giovedì 5 gennaio 2012

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: importanti novità in arrivo!

In data 21/12/2011 sono stati sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni due importanti accordi: uno riguardante la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi, l’altro inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale richiamiamo  i principali aspetti contenuti nelle ipotesi di accordo discusse; il testo definitivo licenziato dalla Conferenza potrebbe come ovvio contenere variazioni o precisazioni rispetto a quanto segue.

In ogni caso gli accordi determinano importanti novità per tutte le aziende, dal momento che disciplinano la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, dei  preposti, dei dirigenti e dei Datori di Lavoro - RSPP.

Percorso formativo per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del SPP: esso dovrà essere strutturato in quattro moduli riguardanti rispettivamente i seguenti argomenti: aspetti giuridici, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi ed, infine, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Tale formazione NON comprende la formazione in merito a Gestione emergenze (Antincendio / Primo Soccorso – da frequentare in aggiunta) ed avrà durata variabile in funzione del livello di rischio (individuato sulla base del settore ATECO):

  • 16 ore per rischio basso con aggiornamento quinquennale di 8 ore
  • 32 ore per rischio medio con aggiornamento quinquennale di 12 ore
  • 48 ore per rischio alto con aggiornamento quinquennale di 16 ore

L’aggiornamento, preferibilmente da spalmare durante l’intero quinquennio, riguarda anche i soggetti che hanno frequentato il corso base di 16 ore a norma DM 16/01/1997 ed i soggetti esonerati dai corsi iniziali ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 626/94; per questi ultimi il termine di aggiornamento è fissato nei 24 mesi successivi la pubblicazione dell’accordo.


Percorso formativo per i lavoratori: esso si articolerà in una formazione generale, della durata minima di 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ed in una formazione specifica, della durata variabile in funzione del livello di rischio (individuato sulla base del settore
ATECO), compresa tra 4 e 12 ore, inerente i rischi individuati nei titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al primo:
ad esempio meccanici, elettrici, attrezzature, rumore, caduta dall’alto, etichettatura sostanze, DPI, radiazioni, ecc …

In sintesi la durata minima si articola come segue:

  • 4 ore generale + 4 ore specifica per rischio basso con aggiornamento quinquennale di 8 ore
  • 4 ore generale + 8 specifica per rischio medio con aggiornamento quinquennale di 8 ore
  • 4 ore generale + 12 specifica per rischio alto con aggiornamento quinquennale di 8 ore

I lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per il rischio Basso INDIPENDENTEMENTE dal settore produttivo.


Percorso formativo per i preposti: esso comprenderà la formazione dei lavoratori, di cui al paragrafo precedente e dovrà essere integrata da una formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore, in relazione ai compiti esercitati dai preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti di tale formazione comprenderanno, oltre quelli già previsti all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, anche alcuni punti relativi ai loro obblighi, di cui all’art. 19 del medesimo decreto.

In sintesi la durata minima si articola come segue:

  • 4 + 4 ore (lavoratore) + 8 ore per rischio basso con aggiornamento quinquennale di 8 ore
  • 4 + 8 ore (lavoratore) + 8 ore per rischio medio con aggiornamento quinquennale di 8 ore
  • 4 + 12 ore (lavoratore) + 8 ore per rischio alto con aggiornamento quinquennale di 8 ore


Percorso formativo per i dirigenti: esso sostituisce integralmente quello previsto per i lavoratori, e dovrà essere strutturato in quattro moduli riguardanti rispettivamente i seguenti argomenti: aspetti giuridici e normativi, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi ed, infine, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Tale formazione avrà durata minima:

12 ore con aggiornamento quinquennale di 8 ore per tutti i livelli di rischio


I datori di lavoro sono tenuti ad avviare preposti e dirigenti a corsi di formazione come sopra definiti che si concludano entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo; per il personale di nuova assunzione, i rispettivi corsi formativi dovranno essere erogati anteriormente all’assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione e terminati entro e non oltre 60 giorni dalla stessa.

La formazione erogata precedentemente alla data di pubblicazione dell’accordo verrà riconosciuta come di seguito specificato: lavoratori e preposti non saranno tenuti a frequentare la formazione generale e specifica, se il datore di lavoro potrà documentare di avere svolto in precedenza una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento. Se tale formazione risultasse erogata da più di 5 anni si dovrà procedere al suo aggiornamento immediato. In ogni caso, la formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti dovrà essere erogata entro un anno dalla pubblicazione dell’accordo.
I dirigenti non saranno tenuti a frequentare la formazione specifica di 12 ore, se potranno dimostrare di aver svolto, dopo il 14/08/2003, una formazione con i contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o a quelli del modulo A per ASPP o RSPP, previsto nell’accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

Gli accordi disciplinano anche i requisiti dei soggetti formatori e definiscono le categorie di RISCHIO (BASSO, MEDIO, ALTO) sopra richiamate in funzione del settore ATECO di riferimento; di seguito la suddivisione di massima:

Rischio Basso: commercio, alloggio e ristorazione, immobiliari, informatica, comunicazione ed informazione, servizi domestici, ecc … (settori ATECO 2002 G, H, J, K, O, P, Q corrispondenti ai settori ATECO 2007 G, I, K, L, M,J, R, S, T, U)

Rischio Medio: agricoltura, pesca, trasporto e magazzinaggio, assistenza sociale non residenziale, istruzione, pubblica amministrazione, ecc … (settori ATECO 2002 A, B, I, L, M,N-parte corrispondenti ai settori ATECO 2007 A, H, O, P, Q-parte)

Rischio Alto: attività estrattive, costruzioni, tutte le manifatture (alimentari, tessili, cuoio, meccaniche, editoria, carta, stampa, macchine, mobili, veicoli, chimiche, gomma, plastica, ecc …), fornitori di energia, gas,  gestione rifiuti, sanità, assistenza sociale residenziale, ecc … (settori ATECO 2002 C, D, E, O, N-parte, corrispondenti ai settori ATECO 2007 B, F, C, D, E, Q-parte)

Sarà nostra cura informarvi sui contenuti definitivi degli accordi una volta che gli stessi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; nel frattempo invitiamo le aziende a verificare la propria situazione rispetto all’aggiornamento della formazione, ed a valutare l’opportunità di organizzare specifici corsi di formazione indirizzati ai lavoratori ed ai preposti prima dell’entrata in vigore dell’accordo, al fine di svincolarsi dal requisito di durata e di accedere direttamente al percorso di aggiornamento.

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