giovedì 5 gennaio 2012

RINNOVO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il “testo unico” per l’ambiente (articolo 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) prevede che tutti gli impianti con emissioni in atmosfera esistenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo decreto debbano essere “nuovamente autorizzati” dall’autorità competente, in seguito a presentazione di specifica domanda entro i seguenti termini:
 
• tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;
• tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
• tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. 

 
La Regione Lombardia, con circolare n°22315 del 21/10/2010, trasmise alle Provincie (attualmente autorità competente) il seguente calendario per la presentazione delle domande di rinnovo, nel rispetto delle indicazioni nazionali sopra indicate



La maggior parte delle Provincie della Lombardia (tra cui Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Monza-Brianza, Lodi) si è uniformata al calendario proposto dalla Regione, pertanto durante il 2012 dovranno presentare istanza di rinnovo le aziende con autorizzazione in essere rilasciata tra il 1 gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1995.

Fa eccezione la Provincia di Como, che ha emanato un calendario proprio, con dGP n°354 del 18/07/2011, secondo il quale non sono previste istanze di rinnovo da presentare nel 2012: le prossime scadenze, inerenti tutte le autorizzazioni rilasciate tra il 1 gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1999, saranno nell’anno 2013, con termini differenziati per settori di attività.

Si rammenta che la mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini fissati comporta la decadenza della precedente autorizzazione e pertanto, il reato di esercizio di attività senza autorizzazione.

Se la domanda è presentata nei termini, l’esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente.

Desideriamo infine ricordare le principali prescrizioni inerenti gli impianti con emissione in atmosfera, su cui ARPA e Provincia effettueranno verifiche documentali (e potenzialmente sopralluoghi in azienda) durante la fase istruttoria di rinnovo autorizzazione:

• presenza di identificazione delle emissioni (mediante segnaletica installata presso i camini, indicante la sigla di ogni emissione, ad esempio: E1, E2, ecc …);
collocazione del foro di campionamento in posizione idonea, a garanzia di flusso laminare dell’effluente, ovvero in posizione conforme alla norma tecnica UNI EN 10169 (tratto rettilineo di almeno 5 diametri a monte ed a valle del foro);
• possibilità di accedere in sicurezza ai punti di prelievo;
• compilazione di un apposito registro delle manutenzioni, con annotazione degli interventi di manutenzione e controllo ordinari e straordinari, parziali e totali, su gruppi di ventilazione, apparecchiature pneumatiche, impianti di abbattimento, unità di registrazione e controllo in continuo degli inquinanti al camino, …;
• conformità del sistema di  abbattimento ai requisiti impiantistici descritti nella corrispondente scheda della d.g.r. 13943/2003 e successive modifiche ed integrazioni, descrittiva delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
• presenza di planimetria del sito, con indicazione punti di emissione e relativa numerazione e denominazione;
• assenza / contenimento di emissioni diffuse e fuggitive.

I tecnici di Centro Int.Eco  sono a disposizione per effettuare audit ambientali dedicati alle emissioni in atmosfera, al fine di verificare la presenza di eventuali non conformità, e suggerire misure di adeguamento per consentire il pieno rispetto delle cogenze di legge, nonchè per assistervi nella compilazione della domanda di rinnovo e dei suoi allegati.

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